Informativa Whistleblowing
Con l’approvazione del D.Lgs. 24/2023 le aziende sono obbligate a implementare un canale interno per la gestione della segnalazione di illeciti, appunto “Whistleblowing”.
Chi può effettuare una segnalazione?
Possono effettuare una segnalazione:
- tutti i dipendenti;
- i lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività presso la società;
- volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- fornitori di prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività) anche in assenza di corrispettivo;
- azionisti, amministratori e altri soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza ovvero di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a titolo di fatto e non di diritto;
- tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza di illeciti nell’ambito del contesto lavorativo della società
Ciò significa che puoi effettuare la tua segnalazione:
- quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato;
- durante il periodo di prova;
- ma anche allo scioglimento del rapporto.
Cosa non è possibile segnalare?
Non saranno considerate le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che riguardino esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro, fra colleghi o riferite a figure gerarchicamente sovraordinate.
Le segnalazioni devono essere veritiere. Non sono considerate veritiere semplici supposizioni, indiscrezioni (c.d. voci di corridoio), così come notizie di pubblico dominio, informazioni errate (ad eccezione di errore genuino), palesemente prive di fondamento, fuorvianti, se meramente dannose o offensive.
Non è invece necessario che il segnalante sia certo dell’effettivo accadimento dei fatti segnalati e dell’identità dell’autore degli stessi.
La segnalazione deve essere a protezione dell’interesse pubblico e non di natura personale.
Inoltre, non saranno prese in considerazione:
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;
- tutte quelle violazioni per cui sono devono essere già garantite le procedure di segnalazione.
Cosa è possibile segnalare?
I fatti corruttivi o illeciti comprendono l'abuso di poteri per ottenere vantaggi privati, il cattivo funzionamento e/o l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, favoritismi, comportamenti che contrastano con la cura dell'interesse pubblico.
Ad esempio: sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.
Attenzione non è possibile identificare una semplice lista di fatti, situazioni o reati che possono essere segnalati. Il concetto di corruzione o illecito (cioè, lo scopo della segnalazione) non coincide con il concetto di reato o di illegalità.
La mia segnalazione è riservata?
La tua identità come segnalante, così come l’identità del segnalato sono sempre protetta in tutte le fasi della presa in carico della segnalazione in ogni contesto successivo come previsto da
Vigilanza Group, rispettando quanto previsto dalla normativa in materia di privacy ha predisposto adeguate protezioni affinché il segnalante possa essere sempre protetto, durante tutta la fase di accertamento tutti gli uffici coinvolti sono obbligati alla più stretta riservatezza.
Ricordati però che la segnalazione dovrà essere sempre veritiera e circostanziata.
Sarà comunque possibile effettuare, in prima istanza una segnalazione anonima, nel caso, durante il procedimento di presa in carico della segnalazione sarà sempre richiesto il tuo consenso.
Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie; quindi, godranno di tutte le tutele applicate alle segnalazioni non anonime.
Le informazioni sulle violazioni segnalate devono essere veritiere, la tutela alla riservatezza, infatti, potrebbe venire meno in caso di accertata responsabilità del segnalante a titolo di calunnia, diffamazione.
Sono protetto da eventuali ritorsioni?
La segnalazione non è un atto negativo, non si tratta di “fare la spia”, ma è un atto di senso civico che contribuisce a far emergere e a prevenire situazioni che potrebbero pregiudicare l’interesse pubblico collettivo.
Tutti i soggetti che possono effettuare una segnalazione non possono subire alcuna ritorsione.
Un elenco di ritorsioni (a titolo informativo e non esaustivo) comprende:
- il licenziamento, la sospensione o misure equipollenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni;
- il cambiamento del luogo di lavoro;
- la riduzione dello stipendio;
- la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione di accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative non adeguatamente motivate;
- l’adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni (anche pecuniarie);
- la coercizione;
- l’intimidazione;
- le molestie;
- l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole immotivato;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media,
- i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento di un contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici ovvero medici.
Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.
A garanzia che tali atteggiamenti non si possano applicare, la legge stabilisce che nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi (più in generale di controversie) l’onere della prova che non siano state applicate tali condotte è a carico del soggetto che ha posto in essere atti ritorsivi.
Posso proporre una segnalazione ad un ente esterno all'azienda? In quali casi?
Puoi ricorrere direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione tramite canale esterno:
- nel caso si sia già effettuato una segnalazione interna, ma che non abbia avuto seguito (presa in carico o riscontro sull’iter attuato);
- se si ha fondato motivo di ritenere che, inoltrando una segnalazione interna, questa non sarà efficacemente presa in carico oppure sia certo che questa causerebbe eventuali ritorsioni nei suoi confronti;
- nel caso si ritenga che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
L’organismo esterno legittimato a ricevere le segnalazioni esterne è l’ANAC secondo le modalità e le procedure opportunamente adottate (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing).
Ho effettuato una segnalazione quali tempi devo aspettarmi perchè venga presa in carico?
L’avvenuta ricezione della segnalazione, prevista da normativa entro 7 giorni, avviene con il rilascio del codice identificativo della segnalazione da parte della piattaforma.
Entro 90 giorni potrai avere informazioni sullo stato e la conclusione delle indagini.
Per tutti i dettagli su come effettuare una segnalazione scarica l'informativa cliccando qui.