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EMERGENZA COVID 19: nuove disposizioni per agriturismi
24/03/2020

EMERGENZA COVID 19: nuove disposizioni per agriturismi

Caro Socio,

con la presente si rammenta che, a seguito della nuova Ordinanza di Regione Lombardia del 21 marzo u.s. e delle ulteriori specifiche del 22 marzo, sono previste nuove restrizioni alle attività consentite, con effetto dal 22 marzo al 15 aprile 2020.
L’Ordinanza prevede la chiusura di tutte le strutture ricettive (compresi gli agriturismi) ed è sospesa  l’accoglienza degli ospiti dall'entrata in vigore del provvedimento. Chi è ospite delle strutture per motivi giustificati, può rimanervi.  Per gli ospiti già presenti nella struttura invece, solo per fini turistici, l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive (significa al massimo entro il 24 marzo.)

Le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.)

E’ altresì consentita nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie:

- personale in servizio presso le stesse strutture;
- ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
- personale viaggiante di mezzi di trasporto;
- ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
- soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
- soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
- soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22 marzo 2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.

Si consiglia alle aziende agrituristiche di farsi rilasciare dagli ospiti una autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 – DPR 445/2000 nella quale sono indicate le motivazioni della permanenza nella struttura e l’impossibilità a lasciarla. Tale dichiarazione potrà essere tenuta agli atti in caso di controllo da parte delle Autorità competenti.
Resta sempre consentita l’attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, nel rispetto  delle norme igienico-sanitarie e la vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali, compresa l’eventuale consegna a domicilio.

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SPECIFICHE DEL 22/03/2020