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FLOROVIVAISMO E MANUTENZIONE DEL VERDE: aggiornamenti
Caro Socio,
la Regione Lombardia, con l’Ordinanza n. 522 del 6 aprile 2020, ha introdotto ulteriori disposizioni che riguardano l’attività florovivaistica e della manutenzione del verde CLICCA QUI per approfondimenti.
All'Ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 sono apportate state apportate delle modifiche e integrazioni, tra cui:
- il commercio al dettaglio di fiori e piante di cui alla lettera a) del punto 1.2 dell’art. 1 è consentito negli ipermercati e supermercati;- le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.
Per quanto riguarda la possibilità di forniture ai supermercati e ipermercati ricordiamo che questi esercizi commerciali sono quelli contraddistinti da questi codici Ateco:
47.11.10 - Ipermercati.
47.11.20 - Supermercati.
47.11.30 - Discount di alimentari.
47.11.40 - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari.
47.11.50 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
In merito alla previsione relativa alle attività di cura e manutenzione del paesaggio si ritiene utile fare riferimento ai chiarimenti dell'Anci Lombardia (circolare n. 190/2020) in cui sono elencate, seppur a titolo non esaustivo, alcune casistiche:
- abbattimento o potatura in caso di pericolo di caduta di alberi o rami che possano mettere a rischio l’incolumità di persone o cose;
- rimozione di alberi caduti sulla sede stradale;
- asportazione di alberi caduti che ostruiscano corsi d’acqua o minaccino manufatti;
- interventi urgenti di manutenzione su alberi censiti come monumentali ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10.
Si può inoltre ipotizzare come ammissibili anche le seguenti attività:
- irrigazione di emergenza e apertura impianti, in quanto prevengono il danno da moria;
- interventi e trattamenti fitosanitari, in particolare quelli previsti dai decreti di lotta obbligatoria (es. Processionaria del Pino, ecc..).
La valutazione degli interventi ammissibili non è puntuale e si presta in ogni caso ad eventuali interventi degli organismi di controllo con le relative sanzioni, pertanto si consiglia un’attenta valutazione.
In ogni caso, è opportuno richiedere al Committente di dichiarare che la richiesta di intervento è urgente e indifferibile, per la prevenzione di danni e per la messa in sicurezza delle stesse aree, indicando in modo puntuale gli interventi urgenti ed indifferibili e le motivazioni.
Il Committente dovrà inoltre indicare le condizioni di messa in sicurezza dell’area a tutela degli operatori e degli eventuali soggetti terzi.
E’ opportuno che questa documentazione del Committente sia disponibile in caso di controllo della dichiarazione relativa allo spostamento per comprovate esigenze lavorative (autocertificazione)
Inoltre l’azienda che esegue il lavoro deve aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR) con le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 (D.Lgs. n. 81/2008) e adottare i dpi e le procedure indicate nel “Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto lo scorso 14 marzo dal Governo - CLICCA QUI per visionare la nostra nota.