

Moratoria mutui e finanziamenti
Caro Socio,
ti informiamo che, secondo quanto previsto dal decreto legge “Cura Italia” (art. 56), in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche e di intermediari finanziari, è possibile avvalersi, con un’apposita comunicazione da indirizzare al proprio istituto bancario, delle seguenti misure di sostegno finanziario:
1. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
2. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
La comunicazione alla banca deve essere corredata della dichiarazione (autocertificazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000) di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19
A questo proposito è operativo anche l’Accordo tra Abi (Associazione Bancaria Italiana) e le Associazioni di impresa (tra cui Confagricoltura), con cui è stata estesa ai prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiederne la sospensione o l’allungamento.
La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica “Covid-19”.
La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno.
La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Per il credito a breve termine e il credito agrario di conduzione il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.
Si consiglia di contattare la vostra banca per la modulistica necessaria.