17.01.2017
In seguito alla pubblicazione della Legge n.238/2016 sulla Gazzetta Ufficiale, l'Ispettorato centrale repressione frodi ha diffuso una sua circolare molto dettagliata indirizzata agli Uffici territoriali riportante le indicazioni operative per l'applicazione delle principali disposizioni contenute nel Testo Unico.
Testo Unico del Vino
La legge n. 236 del 12 dicembre 2016 inerente la Disciplina organica della vite e della produzione e commercio del vino c.d Testo Unico, entra in vigore dal 12 gennaio 2017.
Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 28.12.2016 e coincide con quello trasmesso dall'Area Rapporti con il Parlamento con Circolare n. 15507 del 28.11.2016.
In seguito alla pubblicazione della Legge n.238/2016 sulla Gazzetta Ufficiale, l'Ispettorato centrale repressione frodi ha diffuso una sua circolare molto dettagliata indirizzata agli Uffici territoriali riportante le indicazioni operative per l'applicazione delle principali disposizioni contenute nel Testo Unico.
In particolare si richiama l'attenzione sul sistema sanzionatorio (Titolo VII del Testo Unico) e nello specifico all'istituto del ravvedimento operoso introdotto con la Legge 238/2016. Si ricorda che il ravvedimento operoso consente agli operatori di sanare spontaneamente inadempienze relative alle comunicazioni e/o dichiarazioni pagando una sanzione ridotta.
Nella nota sono dettagliate le condizioni per la sua applicazione e le modalità di gestione della procedura di pagamento e comunicazione all'Ufficio periferico.
Infine, si segnala l'utilità dell'allegato alla circolare che riporta una tabella con il quadro di raffronto tra le nuove sanzioni e quelle vigenti fino all'11 gennaio 2017.