news
Vino: etichettatura ambientale degli imballaggi
18/01/2023

Vino: etichettatura ambientale degli imballaggi

Con l'1 gennaio 2023 è entrato definitivamente in vigore l’obbligo di utilizzare l’etichettatura ambientale degli imballaggi. Tutto ha origine nel 2020 con l’emanazione del Decreto Legislativo 116 con il quale viene stabilito che tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) immessi al consumo sono sottoposti all’obbligo di etichettatura ambientale con l’obiettivo primario di informare i consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi fornendo le indicazioni per consentire di effettuare correttamente raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio. Un percorso virtuoso e un obiettivo nobile in cui l’Italia gioca un ruolo da protagonista ponendosi di fatto come tra i primi paesi europei a regolamentare la materia in questione. Il presupposto è che l’etichettatura ambientale non rappresenta solo un semplice adempimento ma racchiude il senso etico e pratico che porta a migliorare la qualità della raccolta differenziata, del riciclo e del recupero di materie prime. L’obbligo era previsto per il 1 gennaio 2022, poi posticipato al 30 giugno, fino ad essere nuovamente sospeso, con la pubblicazione il 28 febbraio 2022 del decreto Milleproroghe, fino al 31 dicembre 2022. Il 21 novembre 2022 è stato inoltre pubblicato il Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022, che adotta le Linee Guida sull’etichettatura ambientale per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili.  Con l’articolo in questione, analizzate tutte le normative elencate, Confagricoltura Brescia vuole fornire ai propri associati un’ estrema sintesi schematica dei punti più importanti delle “Linee Guida” focalizzando l’attenzione su quattro domande fondamentali che riguardano tutto il mondo alimentare ma nello specifico il mondo del vino.

Quali sono i contenuti dell’etichettatura ambientale? E’ essenziale in primo luogo fare una distinzione tra imballaggi ad uso domestico destinati dunque al consumatore finale e imballaggi destinati al circuito commerciale e industriale, che non arriveranno mai al consumatore finale. Detto questo i contenuti dell’etichettatura ambientale sono essenzialmente due: 1) identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio ai sensi della Decisione 129/97/CE, ovvero attraverso un sistema di identificazione codici alfanumerici; 2) indicazioni sulla raccolta differenziata. Sugli imballaggi destinati al circuito commerciale e industriale sono necessari solo le informazioni relative l’identificazione del materiale mentre per gli imballaggi destinati all’uso domestico e quindi verso il consumatore finale sono necessarie entrambe, identificazione del materiale e indicazioni sulla raccolta del materiale (es: raccolta differenziata; organico o raccolta differenziata dedicata). In Italia ogni Comune ha la facoltà di organizzare la raccolta differenziata secondo criteri, sistemi e modalità che ritiene più conformi, pertanto tra le indicazioni necessarie sulla raccolta differenziata è sempre essenziale aggiungere frasi del tipo verifica le modalità di raccolta del tuo comune. Queste due  informazioni fondamentali possono altresì essere implementate da ulteriori indicazioni, catalogate nelle Linee Guida come “ indicazioni fortemente consigliate” ad esempio la tipologia di imballaggio con una descrizione per esteso o una rappresentazione grafica del contenitore o delle singole componenti (es: bottiglia, lattina, vaschetta, tappo ecc.), oppure “indicazioni consigliate” come suggerimenti utili per una raccolta differenziata di qualità, come quello di svuotare l’imballaggio o sciacquare o di schiacciare il contenitore prima di conferirlo nei bidoni, piuttosto che di separare l’etichetta.

Quali sono le modalità da adottare per trasferire queste indicazioni sugli imballaggi? Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo. Per tutti gli imballaggi, sia quelli destinati al consumatore finale sia quelli destinati al canale commerciale o industriale,  sono previste due modalità sostanzialmente: 1) tramite apposizione fisica dell’etichettatura quindi stampa diretta delle indicazioni sull’imballaggio principale e su ciascun componente oppure su quello di presentazione come ad esempio può essere l’etichetta; 2) in alternativa si possono utilizzare i canali digitali, fortemente sostenuti dall’Unione Europea e quasi certamente favoriti per prodotti come il vino che dispone di un packaging molto limitato sul quale vanno già inserite altre numerose indicazioni obbligatorie ma soprattutto anche in vista di nuove prossime prescrizioni che riguarderanno la tabella nutrizionale e l’elenco degli ingredienti che  diventeranno obbligatorie dall’8 dicembre 2023. Non sono previste indicazioni specifiche su quali canali digitali sia possibile adottare. La scelta è quindi completamente in capo all’azienda. Alcuni esempi sono: app, qr code, siti web. Le informazioni riportate sui canali digitali sono equiparate in toto a quelle che possono essere stampate direttamente sull’imballaggio, ma devono essere in linea con le disposizioni normative e risultare chiare, dirette, puntuali e di facile interpretazione. Possono sostituire completamente l’etichettatura fisica e in tal caso tutte le informazioni sarebbero consultabili solo digitalmente oppure si può scegliere di comunicare solo alcune delle informazioni obbligatorie (ad esempio stampare direttamente la codifica identificativa del materiale direttamente sul packaging e rimandare alla consultazione di canali digitali per le informazioni sulla raccolta differenziata o viceversa). E’ fondamentale se si usano i canali digitali assicurare istruzioni chiare e facilmente accessibili su come si possono ottenere le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti, come fa apparire ad esempio sul pack un indicazione circa l’utilizzo de QR code, del sito web o dell’app attraverso cui accedere al’etichettatura ambientale digitale. Solo per gli imballaggi destinati al commercio e all’industria è possibile utilizzare anche i documenti di trasporto o similari per indicare le informazioni ambientali.

E’ possibile esaurire le scorte di imballaggi non conformi che siano stati stampati entro il 31/12/2022? Si è possibile utilizzare fino a esaurimento scorte tutti quegli imballaggi che siano già in commercio al 1 gennaio 2023. Ed è altresì possibile utilizzare fino a esaurimento scorte quegli imballaggi anche se vuoti che siano stati etichettati prima del 31/12/2022 o etichette in giacenza stampate e acquistate prima del 31/12/2022. Ovviamente è essenziale dotarsi di documentazione che provi e attesti la possibilità di esaurire le scorte (lotto di produzione, fatture di acquisto ecc).

A chi ricade la responsabilità della stampa? Il produttore dell’imballaggio di fatto è colui che l’imballaggio lo produce e dunque detiene l’informazione fondamentale della materia prima di cui è composto, dunque è responsabile di trasferire e veicolare questa informazione a tutti i soggetti della filiera, fondamentalmente ai propri clienti ma non al consumatore finale. Pertanto non è detto che sia il produttore dell’imballaggio a dover stampare l’etichettatura ambientale ma è molto più probabile che tale responsabilità ricada sull’utilizzatore (es. la cantina che produce il vino) il quale avendo come fine quello di utilizzare l’imballaggio per il proprio prodotto per poi destinarlo a un uso domestico è obbligato a fornire le informazioni ambientali. Diciamo che l’onere ricade un po’ su tutti i soggetti della filiera e che la responsabilità è condivisa meglio dunque in caso regolamentarla attraverso accordi e contratti commerciali.

Molte altre informazioni e strumenti utili per l’etichettatura ambientale degli imballaggi possono essere trovate consultando il sito del CONAI nella sezione dedicata: https://www.etichetta-conai.com/

Per chiarimenti contattare Luca De Santis, responsabile dell'ufficio vitivinicolo.