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Vino: misura riconversione e ristrutturazione vigneti
21/02/2023

Vino: misura riconversione e ristrutturazione vigneti

A seguito dall’approvazione della delibera regionale n° 7781 relativamente l’attivazione in Regione Lombardia della misura ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) prevista dal programma nazionale di sostegno per la viticoltura si comunica che fino al 31 marzo 2023 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la campagna 2023/2024

Di seguito una sintesi del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regime di sostegno europeo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica ai vigneti che producono uva da vino nell’intero territorio regionale limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT). Non è ammesso l’impianto di vigneti con caratteristiche idonee alla produzione di vini da tavola. Inoltre il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita. Per naturale rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto d’impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale.

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda di sostegno comunitario alla misura:
- impresa individuale
- società agricola
- società cooperativa
- impresa associata
Alla data di presentazione della domanda tali soggetti devono:
- avere aperto un fascicolo aziendale
- essere titolari di P. IVA, devono essere iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e essere in possesso del requisito di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile.

- avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di aiuto/pagamento e mantenerlo per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale ed aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni.

- essere conduttori di superficie vitata oppure detenere autorizzazioni al reimpianto o diritto di impianto da convertire in autorizzazioni (non sono ammesse: le autorizzazioni di nuovo impianto concesse dalla riserva nazionale ne le autorizzazioni, derivanti dalla conversione di diritti di reimpianto acquisiti a seguito di trasferimento) e superfici idonee all’impianto;

- aver presentato, se obbligato, la dichiarazione di vendemmia e di produzione.

ATTENZIONEPer poter accedere al bando, è necessario accertarsi sulla validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), documento mediante il quale gli enti previdenziali e

assicurativi attestano la regolarità degli adempimenti dovuti nei loro confronti dalle imprese con

qualsiasi forma giuridica.  In caso di DURC irregolare la domanda non verrà ammessa.

 

SUPERFICIE RICHIEDIBILE A PREMIO

Sono ammessi solo impianti con caratteristiche idonee alla produzione di vini a IGP o DOP. La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, ammessa al beneficio dell’ intervento è stabilita in 0,50 ettari. Può essere di 0,30 ettari qualora i medesimi richiedenti, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore o uguale a tre ettari.  Per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un’altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30% la superficie minima ammessa a contributo è pari a 0,10 ettari. La superficie richiedibile a premio è calcolata in base alla seguente definizione: “la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari”. La densità minima di impianto deve essere di 4000 ceppi/ha. Le superfici impiantate, che beneficiano dei contributi previsti dal presente provvedimento, devono mantenere la destinazione produttiva per 5 anni dal pagamento finale. Il conduttore, che non sia proprietario della superficie vitata oggetto di intervento, all’atto della presentazione della domanda di aiuto, dovrà allegare alla stessa una dichiarazione, sottoscritta dal proprietario, di consenso all’esecuzione degli interventi e di mantenimento degli impegni assunti con la domanda di aiuto oppure, nel caso in cui l’assenso sia implicito, sarà necessario indicare gli estremi del contratto valido.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:
A. riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite di maggior pregio enologico oppure di maggior valore commerciale. Le attività sono:
A.1 estirpazione e reimpianto di un vigneto nell’ambito della stessa azienda;
A.2 reimpianto con autorizzazione / diritto di reimpianto da convertire in autorizzazione;
A.3 sovrainnesto che si applica in vigneti di età inferiore o uguale a 15 anni con un numero di ceppi/ettaro uguale o superiore a 4.000;
A.4 impianto anticipato di un vigneto nell’ambito della stessa azienda;

B. ristrutturazione che consiste nella diversa collocazione di un vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche oppure nell’impianto del vigneto sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite. Le attività sono:
B.1 estirpazione e reimpianto di un vigneto nell’ambito della stessa azienda;
B.2 reimpianto con autorizzazione / diritto di reimpianto da convertire in autorizzazione;
B.3 sovrainnesto che si applica in vigneti di età inferiore o uguale a 15 anni con un numero di ceppi/ ettaro uguale o superiore a 4.000.
B.4 impianto anticipato di un vigneto nell’ambito della stessa azienda

C. Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. È esclusa l’ordinaria manutenzione. Le attività sono:
C1.1 modifica delle strutture di sostegno della vite;
C1.2 incremento della densità di impianto di almeno il 20%;
C1.3 incremento della densità di impianto e contestuale modifica delle strutture di sostegno.
Queste ultime attività sono autorizzate solo per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un’altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%. 

Per le operazioni di ristrutturazione e riconversione si deve prevedere:

a) l’utilizzo di varietà di vite per uva da vino, riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Lombardia. Non è possibile utilizzare le varietà in osservazione, in quanto non contemplate nei disciplinari di produzione (In Lombardia l’uso di queste varietà è previsto solo dal disciplinare di produzione IGT Alpi Retiche).

b) l’utilizzo di materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;

c) il rispetto delle indicazioni tecniche contenute nei disciplinari di produzione dei vini a DOP e IGP della Lombardia o di situazioni tradizionali avallate dal Consorzio di tutela.

Le attività di impianto anticipato di un vigneto nell’ambito di una stessa azienda, ovvero l’impianto di una superficie vitata con l’impegno a estirpare un vigneto in conduzione (esistente) e di pari superficie entro la fine del quarto anno dalla data dell’impianto delle nuove viti, sono permesse qualora il richiedente non possieda altre autorizzazioni al reimpianto valide oppure ne possieda in quantità insufficiente per impiantare viti su tutta la superficie richiesta.

PROGETTUALITA’ E CONTRIBUTO
L’aiuto è concesso in misura non superiore al 50% dei costi sostenuti (spese per l’acquisto del materiale e lavori in economia).
La liquidazione dell’aiuto può avvenire con una delle seguenti modalità:
1. aiuto anticipato (domande biennali e triennali)
2. aiuto a saldo (domanda annuale)
In entrambi i casi il saldo viene versato solo a seguito di verifica che l’intera operazione richiesta in domanda sia stata realizzata.

La domanda di pagamento deve essere presentata rispettando le seguenti tempistiche:

Pagamento anticipo

Presentazione domanda di pagamento anticipo

Entro 10/06/2024

Pagamento totale a saldo

Presentazione domanda di pagamento e richiesta di collaudo

Entro 10/06/2024

Pagamento anticipato saldo 1° campagna

Presentazione domanda di pagamento saldo post anticipo e richiesta di collaudo

Entro 28/04/2025

Pagamento anticipato saldo 2° campagna

Presentazione domanda di pagamento saldo post anticipo e richiesta di collaudo

Entro 27/04/2026

 

Ricordiamo che sono ammesse solo le spese sostenute a partire dalla data di protocollo della domanda ritenuta ricevibile (data di validazione della domanda a sistema) e giustificate da fattura entro l’importo massimo ammissibile stabilito dalla Direzione agricoltura per ciascuna azione che fa parte dell’operazione oggetto di domanda. In attuazione dell’articolo 45, comma 1 del regolamento delegato 2016/1149, sono ammissibili al sostegno i lavori in economia, sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro, attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente (le spese in economia non possono superare il 50% dei costi totale effettivamente sostenuti). Il pagamento delle spese deve avvenire tramite bonifico o ricevuta bancaria comprovata dell’estratto del conto corrente del beneficiario (la documentazione rilasciata dall’Istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura), oppure tramite bollettino postale nel caso in cui i beneficiari siano intestatari di un conto corrente postale di Poste Italiane (il pagamento deve essere documentato dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto in originale), oppure con carta di credito e/o bancomat (tale modalità può essere accettata, purché sia intestata al beneficiario, il quale deve produrre l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con il quale è stato effettuato il pagamento). In nessun caso è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale, carte prepagate o in contanti.

Per quanto riguarda le fatture ammesse a rendicontazione si evidenzia che:
• devono essere presenti al momento del controllo;
• devono riguardare le spese ammissibili previste dalla delibera regionale di riferimento (es. barbatelle, pali, fili, ecc.).
• devono riportare una data successiva alla data di presentazione di domanda con esito positivo di ricevibilità (non sono pertanto ammesse a rendicontazione le spese sostenute prima di tale data);
• devono essere accompagnate dalla dichiarazione liberatoria della ditta che le ha emesse

Al momento del rilascio della fattura, il fornitore dovrà essere adeguatamente informato dal beneficiario che nella fase di compilazione della fattura (elettronica o, per i casi residuali, cartacea) dovrà obbligatoriamente essere riportata la seguente dicitura nel campo note Spesa finanziabile ai sensi del regolamento Ue n. 1308/2013 art 46) – Regione Lombardia OCM Vino riconversione e ristrutturazione dei vigneti (RRV) campagna 2023/2024”, nonché il numero della domanda di aiuto o in alternativa il codice CUP rilasciato relativo al progetto. Ciò a garanzia della Pubblica Amministrazione che la medesima fattura non venga utilizzata nell’ambito di rendicontazione di altri regimi di aiuto. E' specifico interesse del beneficiario verificare tale adempimento, in quanto il mancato inserimento della dicitura determina la non ammissione della spesa rendicontata.

Il beneficiario dovrà presentare, all’atto della rendicontazione, le fatture originarie in formato XML (contenute in un file .zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura di stile in PDF. In fase di verifica istruttoria potrà essere richiesto, a campione, il file meta-dati trasmesso al beneficiario contenente il codice univoco della fattura elettronica assegnato. Il documento di trasporto delle barbatelle, utile per l’ammissione a finanziamento, deve riportare una data successiva alla presentazione della domanda e anteriore alla comunicazione di impianto compatibile con il periodo ammesso per l’impianto. Le fatture di acquisto delle barbatelle, devono essere munite del passaporto delle piante, o documentazione equivalente che attesti l’utilizzo di materiale di propagazione certificato o materiale di propagazione standard (solo per le varietà per la quali non è possibile reperire materiale certificato).  Si ricorda che la documentazione equivalente può essere costituita da una dichiarazione redatta dal vivaista che attesti la conformità del materiale utilizzato per l'impianto con quanto previsto dalla normativa fitosanitaria vigente in materia di sanità di materiale di propagazione.  In ogni caso il passaporto fitosanitario dovrà essere conservato in azienda per almeno un anno.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il termine della presentazione delle domande è fissato fino al 31 marzo 2023.

Le domande devono essere presentate unicamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico di Regione Lombardia (Sis.Co.), allegando la documentazione necessaria. Tutta quanta la documentazione da allegare alla domanda iniziale dovrà essere firmata digitalmente.

Per poter presentare la domanda è necessario fissare un appuntamento entro e non oltre il 20 marzo 2023.