FAQ AMBIENTE
Qual è l’autorità competente al rilascio dell’AIA per gli allevamenti e quando va conseguita l’autorizzazione Integrata Ambientale?
L'Amministrazione Provinciale è l'Autorità competente al rilascio, rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali per gli allevamenti. L’autorizzazione integrata ambientale va conseguita prima di mettere in esercizio l’impianto.
Cosa si intende per modifica?
La norma distingue tra modifica di tipo sostanziale e modifica di tipo non sostanziale.
Se nel complesso produttivo sono svolte attività per cui il legislatore indica valori soglia, sono considerate modifiche sostanziali quelle che comportano un incremento di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa. Se nel complesso produttivo, invece, sono svolte attività per cui il legislatore non indica dei valori di soglia, sono considerate modifiche sostanziali quelle che comportano un aumento della capacità produttiva degli impianti pari o superiore al 50% della capacità produttiva di progetto già autorizzata.
Sono considerate, a titolo esemplificativo, modifiche sostanziali le modifiche che:
- sono soggette a Valutazione Integrata Ambientale di impianti IPPC;
- comportano l’avvio nello stabilimento produttivo di nuove attività IPPC;
- comportano la realizzazione di nuove strutture inerenti la gestione dei rifiuti, previste all’interno dello stabilimento produttivo già autorizzato, che necessitano di un titolo edilizio;
- comportano l’emissione in flusso di massa significativo e peggiorativo di nuove tipologie di sostanze pericolose;
- comportano un aumento delle emissioni in flusso di massa autorizzate derivanti da attività IPPC superiore al 100%;
- comportano impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell’istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva.
In questi casi il gestore è tenuto all’invio, all’Autorità competente, di una nuova domanda di Autorizzazione, accompagnata da una relazione contenente un aggiornamento delle relative informazioni.
Sono considerate, a titolo esemplificativo, modifiche non sostanziali quelle finalizzate alla:
- Realizzazione impianto fotovoltaico
- Rimozione di coperture in amianto
- Acquisto /variazione cisterna del gasolio
- Acquisto/variazione bombole gpl
- Variazione sistemi di riscaldamento
- Installazione di una zona filtro
- Installazione di un arco di disinfezione
- Acquisto o sostituzione di un gruppo elettrogeno
- Realizzazione di recinzioni
- Aggiunta di nuovi Silos
Nel caso in cui il gestore ritenga che la modifica sia di natura non sostanziale, effettua una mera comunicazione all’Autorità competente, la quale ha 60 giorni per esprimersi; decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. L’autorità competente, inoltre, nel caso lo ritenga necessario, procede con l’aggiornamento dell’AIA o delle relative condizioni, dandone notizia al gestore.
In cosa consiste la compilazione AIDA?
Come previsto dall’art 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, tutti gli stabilimenti soggetti ad AIA sono obbligati a trasmettere i dati relativi agli autocontrolli previsti nelle autorizzazioni integrate ambientali. In Regione Lombardia, la trasmissione avviene attraverso la compilazione dell'applicativo di AIDA gestito da ARPA da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
Cos’è E-PRTR?
E- PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) è il registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti che rende pubbliche le emissioni significative di inquinanti in aria, acqua e suolo che del trasferimento di rifiuti.
Il D.P.R. 11 luglio 2011, n. 157, all’articolo 4, prevede che i gestori degli allevamenti intensivi, soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale se superano i valori soglia delle sostanze inquinanti per aria, acqua e suolo specificati nell’allegato II del Regolamento, siano tenuti a comunicare i dati sulle emissioni 5 entro il 30 aprile di ogni anno all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e all’Autorità competente. L’emissione di un inquinante in aria deve essere riportata come totale, ossia deve includere le emissioni puntuali (convogliate), e diffuse (non convogliate) e deve comprendere i contributi prodotti nel corso del normale esercizio, di eventi eccezionali e di eventi accidentali. Dagli allevamenti le possibili emissioni in aria considerate nell’ E-PRTR sono in particolare:
- Metano (soglia: 100 t/anno)
- Ammoniaca (soglia: 10 t/anno)