ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
Registrazione dei contratti di affittanza agraria
Registrazione comodati gratuiti, proroghe, risoluzioni, cessioni e denuncia cumulativa
La normativa relativa all’obbligo di registrazione per tutti i contratti di locazione ed affitto di beni immobili esistenti nel territorio nazionale, compresi i terreni ad uso agricolo, ha subito un notevole inasprimento per effetto della Legge Finanziaria per l’anno 2005, ove è sancita, all’articolo 1, comma 346, la nullità dei contratti di locazione, comunque stipulati, se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
In caso di omessa registrazione, si presume l’esistenza del rapporto locatizio anche per i quattro periodi d’imposta precedenti quello nel quale è stato accertato il rapporto stesso, fatta salva la prova contraria.
La legge n. 122/2010, del 1 luglio 2010, ha introdotto l’obbligo di comunicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di locazione o comodato; allo scopo, con una integrazione: “Quadro D” , è stato modificato il Modello 69 (richiesta di registrazione) da presentare all’Agenzia delle Entrate .-
La mancata o errata compilazione del “QUADRO D” comporterà una sanzione compresa tra il 120 ed il 240% dell’imposta di registro del contratto!
Per la comunicazione dei dati catastali nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione o di affitto di beni immobili, come previsto dall’articolo 19, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, è approvato il nuovo modello “CDC”.
Per evitare diverse comunicazioni degli stessi dati, la presentazione del “modello CDC” è prevista solo per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010, per una sola volta, a prescindere dalla tipologia di adempimento posto in essere.
Atti soggetti a registrazione e relativi termini
- Contratti di locazione od affitto di fondo rustico aventi durata fino a trenta giorni nell’anno: registrazione solo in caso d’uso.
- Contratti di locazione od affitto di fondo rustico aventi durata superiore a trenta giorni: registrazione entro 30 giorni dalla data della stipula o, se antecedente, dalla data di decorrenza.
- Contratti di comodato di fondo rustico: registrazione entro 20 giorni dalla data della stipula o, se intecedente, dalla data di decorrenza.
- Denuncia cumulativa annuale di contratti di affitto di fondo rustico: registrazione entro il mese di febbraio dell’anno
successivo a quello in cui sono stati stipulati, o decorrono, i singoli contratti.
Soggetti obbligati alla registrazione
E’ obbligata a richiedere la registrazione almeno una delle parti contraenti; sono obbligati al versamento dell’imposta di registro le parti contraenti, solidalmente tra di loro, o comunque in base a quanto pattuito tra le parti in merito.
Uffici competenti
Adempimenti del richiedente la registrazione
Il contribuente che intende richiedere la registrazione di un contratto, preliminarmente alla presentazione dell’atto all’Ufficio, almeno in duplice esemplare con firme in originale, deve provvedere a:
- Determinare e versare l’imposta dovuta, mediante Modello F23, reperibile presso Banche e Poste.
- Applicare al contratto le marche da bollo, se richieste dalla natura dell’atto.
- Compilare il nuovo Modello 69 (Richiesta di registrazione), indicando i dati anagrafici e fiscali di tutte
le parti contraenti e l’elenco dei dati catastali.
- Predisporre, solamente se richiesto dal competente Ufficio territoriale delle Entrate, apposita
distinta degli atti presentati alla registrazione.
Determinazione dell’imposta dovuta e relativo versamento
Compilazione del modello di versamento, pagamento dei tributi speciali
Il Modello F23 deve essere predisposto come segue.
Campo 4: dati anagrafici del proprietario locatore o comodante.
Campo 5: dati anagrafici del conduttore locatario o comodatario.
Campo 6: codice dell’Ufficio delle Entrate ove si esegue la registrazione.
Campo 9: causale “RP”.
Campo 10: da compilarsi solo in caso di proroga, risoluzione e cessione di contratto già registrato, indicando l’anno, il numero e la serie del contratto che si intende prorogare, risolvere o cedere (a tal proposito si leggano le successive indicazioni).
Campo 11: codice tributo 108T per affitto di fondo rustico. Codice tributo 109T per comodato. Codice tributo 964T: in aggiunta all’imposta di registro, devono esseri versati i “tributi speciali”, nella misura indicata dallo specifico Ufficio territoriale (ad esempio, gli Uffici delle Entrate di Milano città richiedono euro 3,72 indipendentemente dal numero di copie presentate per la registrazione).
Campo 13: importi da versare.
Gli altri campi non devono essere compilati.
Marche da bollo
a) Contratti di affitto di fondo rustico: esenti da bollo ai sensi dell’art. 25, All. B – Tabella, DPR642/72.
b) Contratti di comodato: una marca da bollo da euro 14,62 per ogni 4 facciate o 100 righe, per ciascuna copia del contratto da sottoporre a registrazione.
Attenzione: ai sensi di legge l’imposta di bollo deve essere assolta non oltre la data di formazione dell’atto, pertanto le marche da bollo devono essere acquistate entro la data di stipula dell’atto stesso.
In caso di acquisto successivo occorrerà informarsi presso l’Ufficio territoriale sulle modalità per assolvere le sanzioni relative all’imposta di bollo.
Cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di affitto
Per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione, anche tacite, l’imposta di registro deve essere versata entro 30 giorni dal verificarsi del relativo evento;
copia del Modello F23 utilizzato per il versamento deve essere presentato, entro 20 giorni dal pagamento, al medesimo Ufficio delle Entrate dove è stato registrato l’atto.
Dall’1/7/2010, oltre al modello F23, occorre presentare anche il modello CDC (Comunicazione Dati Catastali).
In caso di cessione senza corrispettivo, l’imposta è applicata in misura fissa di euro 67,00.
In caso di cessione con corrispettivo, è dovuta l’imposta in misura pari allo 0,5% del corrispettivo pattuito, con un minimo di euro 67,00.
La risoluzione anticipata prevista da clausola risolutiva espressa e la risoluzione anticipata senza corrispettivo sono assoggettate ad imposta in misura fissa, pari ad euro 67,00.
La risoluzione con corrispettivo è assoggettata ad imposta in misura del 3% del relativo ammontare, con un minimo di euro 67,00.
La proroga del contratto, se prevista dal tenore del contratto stesso, deve essere effettuata versando l’imposta in misura pari allo 0,5% della somma dei canoni pattuiti per l’intera durata della proroga;
Per ognuno dei casi sopra citati, l’imposta non può essere inferiore ad euro 67,00.
Particolare attenzione deve essere riservata alla compilazione del modello di versamento F23, attenendosi, in aggiunta a quanto sopra riportato in merito, alle seguenti modalità.
Cessioni:
nel campo 4 indicare i dati anagrafici del proprietario;
nel campo 5 indicare i dati del nuovo locatario;
nel campo 10 indicare l’anno, la serie e il numero di registrazione del contratto ceduto;
nel campo 11 indicare il codice tributo 110T;
nel campo 12 indicare la data di cessione del contratto (“cessione contratto dal …”);
Risoluzioni:
nel campo 4 indicare i dati anagrafici del proprietario;
nel campo 5 indicare i dati del locatario;
nel campo 10 indicare l’anno, la serie e il numero di registrazione del contratto risolto;
nel campo 11 indicare il codice tributo 113T;
nel campo 12 indicare la data di risoluzione del contratto;
Proroghe:
nel campo 4 indicare i dati anagrafici del proprietario;
nel campo 5 indicare i dati del locatario;
nel campo 10 indicare l’anno, la serie e il numero di registrazione del contratto prorogato;
nel campo 11 indicare il codice tributo 114T;
nel campo 12 indicare la data di decorrenza e di scadenza della proroga.
Agevolazioni per l’imprenditoria agricola giovanile
Con Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, è stato disposto che i contratti di affitto di fondi rustici stipulati a favore di giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quarant’anni sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso, e per tale registrazione è prevista l’imposta in misura fissa pari ad euro 67,00.
Agevolazione per registrazione annuale riepilogativa di contratti di affitto
Dal 1999 è operativa una nuova modalità di registrazione dei contratti di affitto di fondi rustici, particolarmente vantaggiosa nel caso in cui in un medesimo anno vengano stipulati numerosi contratti di modesta entità.
E’ infatti possibile, in luogo ed alternativamente all’autonoma registrazione dei singoli contratti, provvedere alla registrazione di una denuncia annuale riepilogativa contenente le generalità delle parti contraenti, l’oggetto, la durata ed il canone pattuito per ciascun contratto.
La denuncia deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono posti in essere i singoli contratti; l’imposta, fermo restando il minimo di euro 67,00, è pari allo 0,5% della somma complessiva dei canoni pattuiti per tutti i contratti contenuti nella denuncia.
In caso di omessa richiesta di registrazione di contratti, è applicabile la sanzione amministrativa variabile dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.
Il contribuente ha facoltà di regolarizzare la violazione compiuta, purché non ancora constatata dagli Uffici competenti e sempreché non siano iniziate ispezioni e verifiche, giovandosi dei benefici previsti dal cosiddetto “ravvedimento operoso”, che consente di sanare le omissioni con l’applicazione di sanzioni ridotte, secondo le modalità di seguito descritte.
- Registrazione entro 90 giorni dal termine di scadenza (ravvedimento breve) Si precisa che, nonostante quanto asserito dall’Agenzia delle Entrate, anche a mezzo di Annuario del Contribuente 2009, alcuni Uffici locali limitano il ravvedimento breve a 30 giorni dal termine di scadenza, anziché a 90 giorni.
Mediante il Modello F23, oltre all’imposta di registro normalmente richiesta dalla natura del contratto ed ai tributi speciali, utilizzando i seguenti codici, occorre versare:
Codice 671T: sanzione pari al 12% dell’imposta di registro omessa.
Codice 731T: interessi moratori, calcolati al tasso legale, pari all’1% annuo fino al 31/12/2010 e pari al 1,5% annuo a partire dall’1/1/2011, con maturazione giornaliera.
Ad esempio, in caso di imposta pari ad euro 100, versata con ritardo di 60 giorni, la misura degli interessi da corrispondere è così determinata: euro 100 x 1,5%= euro 1,5; euro 1,5:365 giorni x 60 giorni = euro 0,25
- Registrazione entro 1 anno dal termine di scadenza (ravvedimento lungo) Mediante il Modello F23, oltre all’imposta di registro normalmente richiesta dalla natura del contratto ed ai tributi speciali, utilizzando i seguenti codici, occorre versare:
Codice 671T: sanzione pari al 15% dell’imposta di registro omessa.
Codice 731T: interessi moratori, calcolati al tasso legale, pari all’1% annuo fino al 31/12/2010 e pari al 1,5% annuo a partire dall’1/1/2011, con maturazione giornaliera.
Esempio pratico:
Imposta pari ad € 100,00 versata con ritardo di 150 giorni, calcolo degli interessi da corrispondere :
euro 100 x 1,5%= euro 1,5;
euro 1,5:365 giorni x 150 giorni = euro 0,61.
Registrazione telematica
La registrazione telematica è obbligatoria per i possessori di almeno 10 immobili (articolo 5 decreto 404/2001 (pag. 1 del documento allegato) - modificato con la Legge 44/2012 , entrata in vigore il 29/04/2012 - articolo 8 - comma 10 - (pag. 26 del documento allegato) .
Il contribuente che intende avvalersi della registrazione telematica dei contratti di locazione, qualora non si rivolga ad un intermediario abilitato (commercialista, CAF, associazioni di categoria, ecc.), dovrà preventivamente dotarsi di apposito codice PIN per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
E' necessario disporre di un conto corrente bancario o postale a tramite il quale effettuare il versamento telematico delle imposte richieste per la registrazione.
Ottenuto il codice di accesso, l’utente dovrà scaricare dal sito dell’Agenzia delle Entrate i programmi necessari per la compilazione, il pagamento e la registrazione del contratto.