{"id":8152,"date":"2026-11-02T13:46:15","date_gmt":"2026-11-02T13:46:15","guid":{"rendered":"https:\/\/brescia.confagricoltura.it\/ita\/?p=8152"},"modified":"2026-11-02T15:02:59","modified_gmt":"2026-11-02T15:02:59","slug":"febbre-catarrale-degli-ovini-blue-tongue-condizioni-per-limportazione-di-animali-vivi-dagli-altri-stati-membri-dellue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/brescia.confagricoltura.it\/ita\/febbre-catarrale-degli-ovini-blue-tongue-condizioni-per-limportazione-di-animali-vivi-dagli-altri-stati-membri-dellue\/","title":{"rendered":"Blue Tongue \u2013 Condizioni per l\u2019importazione di animali vivi dagli altri Stati Membri dell\u2019UE"},"content":{"rendered":"<p>Il Ministero della Salute rende note le condizioni sanitarie stabilite dall&#8217;Italia per la movimentazione intracomunitaria di animali di specie sensibili.<br \/>\nIl Ministero aveva informato che, fermo restando il principio cardine della normativa che consente i movimenti in via ordinaria tra Stati Membri esclusivamente agli animali considerati &#8220;sicuri&#8221;, ovvero considerando il criterio del raggio di 150 km dallo stabilimento di partenza e l\u2019assenza di focolai negli ultimi due anni, le movimentazioni ordinarie sono disciplinate dall\u2019articolo 10 del Regolamento che rimanda all\u2019Allegato IX parte 1 punti 1 e 2:<\/p>\n<ul>\n<li>gli animali devono provenire da stabilimenti protetti dai vettori,<\/li>\n<li>oppure essere movimentati durante periodi stagionalmente liberi,<\/li>\n<li>oppure essere vaccinati per tutti i sierotipi segnalati nell&#8217;area di origine.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel caso in cui non sia possibile soddisfare i requisiti ordinari di cui sopra, le movimentazioni devono essere effettuate in regime di deroga come previsto all\u2019articolo 13, che attribuisce la totale discrezione allo Stato membro di destinazione di definire le misure di mitigazione del rischio ritenute idonee per autorizzare l&#8217;ingresso degli animali sul proprio territorio, notificandole alla Commissione.<br \/>\nIl Ministero della Salute, quindi ha trasmesso alla Commissione europea e agli Stati membri le condizioni di sanit\u00e0 animale applicabili, a decorrere dal 1\u00b0 novembre 2026, all&#8217;introduzione nel territorio italiano di animali appartenenti a specie sensibili alla febbre catarrale ovina (Bluetongue &#8211; BT) e alla malattia emorragica epizootica (Epizootic Haemorrhagic Disease &#8211; EHD).<br \/>\nRiportiamo di seguito le condizioni sanitarie per:<\/p>\n<p><strong>a) la Febbre catarrale ovina (Bluetongue &#8211; BTV)<\/strong><br \/>\n\u2022 Sierotipi comuni con lo Stato membro di provenienza: gli animali di specie sensibili alla malattia possono essere introdotti nel territorio italiano senza condizioni aggiuntive o requisiti diagnostici, a condizione che provengano da zone epidemiologiche dello Stato membro di origine in cui circolano esclusivamente gli stessi sierotipi di BTV gi\u00e0 presenti nel territorio italiano di destinazione. Gli animali non devono presentare alcun segno clinico il giorno della partenza e devono provenire da uno stabilimento che non sia sede di un focolaio di malattia.<br \/>\n\u2022 Sierotipi non presenti in Italia: qualora nello Stato membro (SM) di origine circolino sierotipi del virus della febbre catarrale ovina (BTV) non identificati in Italia negli ultimi due anni, e l&#8217;azienda di origine si trovi entro un raggio di 150 km da un focolaio di tali sierotipi, l&#8217;introduzione degli animali \u00e8 subordinata al rispetto di uno dei seguenti requisiti alternativi:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>Animali di et\u00e0 superiore a 90 giorni:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>vaccinazione contro il\/i sierotipo\/i di BTV presente\/i esclusivamente nell&#8217;area dello SM di origine: gli animali devono essere movimentati almeno 30 giorni dopo la prima e unica dose (se il vaccino utilizzato ne prevede una sola) o 10 giorni dopo la seconda somministrazione (se il vaccino utilizzato ne prevede due);<\/li>\n<li>esito negativo a un test PCR, unitamente a un trattamento con insetticidi o repellenti per insetti: gli animali devono essere stati sottoposti a trattamento con insetticidi o repellenti per insetti per almeno 14 giorni prima della data di movimentazione e, durante tale periodo, devono essere risultati negativi a un test PCR, eseguito almeno 14 giorni dopo l&#8217;inizio della protezione contro gli attacchi dei vettori.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>Animali di et\u00e0 inferiore a 90 giorni:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>gli animali provengono da madri vaccinate;<\/li>\n<li>esito negativo a un test PCR, unitamente a un trattamento con insetticidi o repellenti per insetti: gli animali devono essere stati sottoposti a trattamento con insetticidi o repellenti per insetti per almeno 14 giorni prima della data di movimentazione e, durante tale periodo, devono essere risultati negativi a un test PCR, eseguito almeno 14 giorni dopo l&#8217;inizio della protezione contro gli attacchi dei vettori.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>b) La Malattia emorragica epizootica (EHDV)<\/strong><br \/>\nPer tutte le movimentazioni di animali sensibili provenienti da aziende situate entro un raggio di 150 km da un focolaio confermato, l&#8217;ingresso nel territorio italiano \u00e8 consentito esclusivamente agli animali che soddisfano uno dei seguenti requisiti di mitigazione del rischio:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Animali di et\u00e0 superiore a 90 giorni:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>vaccinazione contro l\u2019EHDV: gli animali possono essere movimentati almeno 30 giorni dopo la prima e unica dose (se il vaccino utilizzato ne prevede una sola) oppure 10 giorni dopo la seconda somministrazione (se il vaccino utilizzato ne prevede due);<\/li>\n<li>esito negativo al test PCR, associato a un trattamento con insetticidi o repellenti per insetti: gli animali devono essere stati sottoposti a trattamento con insetticidi o repellenti per insetti per almeno 14 giorni prima della data di movimentazione e, durante tale periodo, devono essere risultati negativi a un test PCR, eseguito almeno 14 giorni dopo l\u2019inizio della protezione contro gli attacchi dei vettori.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 40px;\">Animali di et\u00e0 inferiore a 90 giorni:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>gli animali provengono da madri vaccinate;<\/li>\n<li>esito negativo al test PCR, associato a un trattamento con insetticidi o repellenti per insetti: gli animali sono stati sottoposti a trattamento con insetticidi o repellenti per insetti per almeno 14 giorni prima della data di movimentazione e, durante tale periodo, sono risultati negativi a un test PCR, eseguito almeno 14 giorni dopo l\u2019inizio della protezione contro gli attacchi dei vettori.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per entrambe le categorie di animali, l\u2019obbligo del test diagnostico PCR pu\u00f2 essere temporaneamente sospeso per i territori inclusi nel raggio di protezione durante i mesi ufficialmente dichiarati dalle autorit\u00e0 competenti come \u201cperiodo stagionale di assenza di vettori\u201d (Seasonally Vector-Free Period &#8211; SVFP), fermo restando l\u2019obbligo di monitoraggio dei vettori.<br \/>\nLe modifiche della normativa europea inerente le condizioni di movimentazione degli animali per alcune malattie animali quali la Blue Tongue e la Malattie emorragica epizootica ha previsto l\u2019emanazione delle condizioni sanitarie da parte del Ministero della Salute italiano. Le condizioni lasciano buona possibilit\u00e0 di movimentazione degli animali, anche per quelli non vaccinati, limitando, nel rispetto di prevenzione sanitaria, blocchi agli scambi con gli altri Paesi comunitari, vista l\u2019importanza di importazione di animali vivi per garantire la nostra produzione interna.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Ministero della Salute rende note le condizioni sanitarie stabilite dall&#8217;Italia per la movimentazione intracomunitaria di animali di specie sensibili. Il Ministero aveva informato che, fermo restando il principio cardine della normativa che consente i movimenti in via ordinaria tra Stati Membri esclusivamente agli animali considerati &#8220;sicuri&#8221;, ovvero considerando il criterio del raggio di 150 <a href=\"https:\/\/brescia.confagricoltura.it\/ita\/febbre-catarrale-degli-ovini-blue-tongue-condizioni-per-limportazione-di-animali-vivi-dagli-altri-stati-membri-dellue\/\" class=\"more-link\">&#8230;<span class=\"screen-reader-text\">  Blue Tongue \u2013 Condizioni per l\u2019importazione di animali vivi dagli altri Stati Membri dell\u2019UE<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8157,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-8152","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/brescia.confagricoltura.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8152","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/brescia.confagricoltura.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/brescia.confagricoltura.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/brescia.confagricoltura.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/brescia.confagricoltura.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=8152"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/brescia.confagricoltura.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8152\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":8158,"href":"https:\/\/brescia.confagricoltura.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/8152\/revisions\/8158"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/brescia.confagricoltura.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/media\/8157"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/brescia.confagricoltura.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=8152"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/brescia.confagricoltura.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=8152"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/brescia.confagricoltura.it\/ita\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=8152"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}