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Blue Tongue – Condizioni per l’importazione di animali vivi dagli altri Stati Membri dell’UE

Il Ministero della Salute rende note le condizioni sanitarie stabilite dall’Italia per la movimentazione intracomunitaria di animali di specie sensibili.
Il Ministero aveva informato che, fermo restando il principio cardine della normativa che consente i movimenti in via ordinaria tra Stati Membri esclusivamente agli animali considerati “sicuri”, ovvero considerando il criterio del raggio di 150 km dallo stabilimento di partenza e l’assenza di focolai negli ultimi due anni, le movimentazioni ordinarie sono disciplinate dall’articolo 10 del Regolamento che rimanda all’Allegato IX parte 1 punti 1 e 2:

  • gli animali devono provenire da stabilimenti protetti dai vettori,
  • oppure essere movimentati durante periodi stagionalmente liberi,
  • oppure essere vaccinati per tutti i sierotipi segnalati nell’area di origine.

Nel caso in cui non sia possibile soddisfare i requisiti ordinari di cui sopra, le movimentazioni devono essere effettuate in regime di deroga come previsto all’articolo 13, che attribuisce la totale discrezione allo Stato membro di destinazione di definire le misure di mitigazione del rischio ritenute idonee per autorizzare l’ingresso degli animali sul proprio territorio, notificandole alla Commissione.
Il Ministero della Salute, quindi ha trasmesso alla Commissione europea e agli Stati membri le condizioni di sanità animale applicabili, a decorrere dal 1° novembre 2026, all’introduzione nel territorio italiano di animali appartenenti a specie sensibili alla febbre catarrale ovina (Bluetongue – BT) e alla malattia emorragica epizootica (Epizootic Haemorrhagic Disease – EHD).
Riportiamo di seguito le condizioni sanitarie per:

a) la Febbre catarrale ovina (Bluetongue – BTV)
• Sierotipi comuni con lo Stato membro di provenienza: gli animali di specie sensibili alla malattia possono essere introdotti nel territorio italiano senza condizioni aggiuntive o requisiti diagnostici, a condizione che provengano da zone epidemiologiche dello Stato membro di origine in cui circolano esclusivamente gli stessi sierotipi di BTV già presenti nel territorio italiano di destinazione. Gli animali non devono presentare alcun segno clinico il giorno della partenza e devono provenire da uno stabilimento che non sia sede di un focolaio di malattia.
• Sierotipi non presenti in Italia: qualora nello Stato membro (SM) di origine circolino sierotipi del virus della febbre catarrale ovina (BTV) non identificati in Italia negli ultimi due anni, e l’azienda di origine si trovi entro un raggio di 150 km da un focolaio di tali sierotipi, l’introduzione degli animali è subordinata al rispetto di uno dei seguenti requisiti alternativi:

Animali di età superiore a 90 giorni:

  • vaccinazione contro il/i sierotipo/i di BTV presente/i esclusivamente nell’area dello SM di origine: gli animali devono essere movimentati almeno 30 giorni dopo la prima e unica dose (se il vaccino utilizzato ne prevede una sola) o 10 giorni dopo la seconda somministrazione (se il vaccino utilizzato ne prevede due);
  • esito negativo a un test PCR, unitamente a un trattamento con insetticidi o repellenti per insetti: gli animali devono essere stati sottoposti a trattamento con insetticidi o repellenti per insetti per almeno 14 giorni prima della data di movimentazione e, durante tale periodo, devono essere risultati negativi a un test PCR, eseguito almeno 14 giorni dopo l’inizio della protezione contro gli attacchi dei vettori.

Animali di età inferiore a 90 giorni:

  • gli animali provengono da madri vaccinate;
  • esito negativo a un test PCR, unitamente a un trattamento con insetticidi o repellenti per insetti: gli animali devono essere stati sottoposti a trattamento con insetticidi o repellenti per insetti per almeno 14 giorni prima della data di movimentazione e, durante tale periodo, devono essere risultati negativi a un test PCR, eseguito almeno 14 giorni dopo l’inizio della protezione contro gli attacchi dei vettori.

b) La Malattia emorragica epizootica (EHDV)
Per tutte le movimentazioni di animali sensibili provenienti da aziende situate entro un raggio di 150 km da un focolaio confermato, l’ingresso nel territorio italiano è consentito esclusivamente agli animali che soddisfano uno dei seguenti requisiti di mitigazione del rischio:

Animali di età superiore a 90 giorni:

    • vaccinazione contro l’EHDV: gli animali possono essere movimentati almeno 30 giorni dopo la prima e unica dose (se il vaccino utilizzato ne prevede una sola) oppure 10 giorni dopo la seconda somministrazione (se il vaccino utilizzato ne prevede due);
    • esito negativo al test PCR, associato a un trattamento con insetticidi o repellenti per insetti: gli animali devono essere stati sottoposti a trattamento con insetticidi o repellenti per insetti per almeno 14 giorni prima della data di movimentazione e, durante tale periodo, devono essere risultati negativi a un test PCR, eseguito almeno 14 giorni dopo l’inizio della protezione contro gli attacchi dei vettori.

Animali di età inferiore a 90 giorni:

    • gli animali provengono da madri vaccinate;
    • esito negativo al test PCR, associato a un trattamento con insetticidi o repellenti per insetti: gli animali sono stati sottoposti a trattamento con insetticidi o repellenti per insetti per almeno 14 giorni prima della data di movimentazione e, durante tale periodo, sono risultati negativi a un test PCR, eseguito almeno 14 giorni dopo l’inizio della protezione contro gli attacchi dei vettori.

Per entrambe le categorie di animali, l’obbligo del test diagnostico PCR può essere temporaneamente sospeso per i territori inclusi nel raggio di protezione durante i mesi ufficialmente dichiarati dalle autorità competenti come “periodo stagionale di assenza di vettori” (Seasonally Vector-Free Period – SVFP), fermo restando l’obbligo di monitoraggio dei vettori.
Le modifiche della normativa europea inerente le condizioni di movimentazione degli animali per alcune malattie animali quali la Blue Tongue e la Malattie emorragica epizootica ha previsto l’emanazione delle condizioni sanitarie da parte del Ministero della Salute italiano. Le condizioni lasciano buona possibilità di movimentazione degli animali, anche per quelli non vaccinati, limitando, nel rispetto di prevenzione sanitaria, blocchi agli scambi con gli altri Paesi comunitari, vista l’importanza di importazione di animali vivi per garantire la nostra produzione interna.


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