È operativo a Sian il registro carico-scarico cereali denominato “Granaio d’Italia”.
Brevemente ricordiamo che:
- I soggetti obbligati alla tenuta del Registro, nonché i prodotti e le operazioni per cui sussiste l’obbligo di registrazione, sono esclusivamente le imprese che, “acquisiscono o cedono a qualsiasi titolo” i cereali. Rientrano pertanto nell’obbligo anche gli operatori che raccolgono il prodotto dai propri campi e lo immagazzinano nelle proprie strutture.
- Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda. Inoltre, non sono tenute all’obbligo della registrazione le aziende che esercitano in via prevalente l’attività di allevamento e quelle che producono mangimi.
- L’obbligo di registrazione non si applica ai prodotti trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura; in tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.
- Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale degli acquisti e delle vendite effettuate in ciascuna trimestre di dieci diversi prodotti cerealicoli (frumento duro, frumento tenero e segalato, granturco, orzo, farro, segale, sorgo, avena, miglio e scagliola), se prevedono che la quantità del singolo cereale da essi movimentato sia superiore, nell’anno solare, a:
- 30 tonnellate annue per il frumento duro
- 40 tonnellate annue per il frumento tenero
- 80 tonnellate annue per il mais
- 40 tonnellate annue per l’orzo
- 60 tonnellate annue per il sorgo
- 30 tonnellate annue per l’avena
- 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola
- Sono registrati le quantità totali (in tonnellate, con dettaglio di due decimali) di ciascun prodotto cerealicolo acquistato o ceduto nel trimestre distintamente per origine (provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi).
- La registrazione va effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, intendendosi le chiusure dei trimestri collocate nei giorni 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
- È opportuno indicare in dichiarazione i prodotti acquisiti prima di quelli ceduti, garantendo un ordine cronologico che agevoli la comprensione e il controllo delle operazioni. Al primo accesso occorrerà quindi registrare tutte le giacenze aziendali, così da poter registrare eventuali movimentazioni in ”scarico” dei cereali.
Si ricorda che gli operatori obbligati possono comunicare direttamente il dato al SIAN oppure avvalersi, per la compilazione del registro, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA).
Se hai dei dubbi o sei interessato al registro cereali e dare delega al CAA Confagricoltura, compila il modulo e verrai ricontattato dai nostri uffici.