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Rinnovo Ccnl operai agricoli e florovivaisti

Giovedì 28 maggio 2026 è stato siglato, presso la sede di Confagricoltura, l’accordo di rinnovo del Ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti, scaduto il 31 dicembre 2025.

L’aumento contrattuale è stato definito, complessivamente, nel 5,1% per il biennio 2026/2027, suddiviso in due tranches: 3,4% dal 1° giugno 2026, 1,7% dal 1° gennaio 2027, senza corresponsione di arretrati né una tantum. Si tratta di un aumento in linea con gli attuali indicatori di riferimento (Ipca) per i quali è peraltro previsto, a breve, un aggiornamento in deciso rialzo a causa delle crisi internazionali in atto; in allegato le tabelle retributive aggiornate con decorrenza 01/06/2026.

 

Di seguito i punti salienti.

Misure per favorire la stabilizzazione e la fidelizzazione dei lavoratori. Sono state introdotte, a far data dal 2027, alcune disposizioni contrattuali che cercano di andare incontro all’esigenza più sentita dalle aziende agricole. Si è convenuto quindi di introdurre un “Elemento aggiuntivo della retribuzione”, pari allo 0,4 per cento del salario contrattuale, in favore degli operai agricoli a tempo determinato che hanno svolto presso la stessa azienda per almeno tre anni consecutivi almeno 150 giornate.

TEC. Sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del cd. Trattamento Economico Complessivo, elemento di riferimento per la determinazione del “giusto salario” di cui al cd. decreto-legge 1° maggio (DL n. 62/2026).

Infortunio sul lavoro. In caso di infortunio sul lavoro, la conservazione del posto all’operaio andrà mantenuta sino a guarigione clinica, ed in ogni caso , non potrà superare il periodo di 15 mesi dall’infortunio.

Manutenzione del verde. È stato aggiornato lo specifico Verbale di Accordo per le imprese di manutenzione, sistemazione e creazione del verde, allo scopo di ampliarne e precisarne meglio l’ambito di applicazione, riconducendo ad esso anche alcune attività complementari di natura “edile”, quali opere in ambito stradale, raccolta dei rifiuti provenienti dalle attività manutentive, piccole opere funzionali alla realizzazione di aree verdi.

Welfare contrattuale. Sono state ampliate e migliorate le prestazioni di welfare contrattuale a carico degli enti bilaterali nazionali, a parità di contribuzione, in favore dei lavoratori che si trovano in condizioni di difficoltà.

Lavoratori stranieri. Considerata la crescente incidenza dei lavoratori stranieri nel mercato del lavoro agricolo, sono state introdotte misure specifiche per andare incontro ad alcune loro esigenze, come quella di poter cumulare ferie e permessi per recarsi nel Paese di origine e di poter disporre di un permesso speciale per il disbrigo delle pratiche legate al permesso di soggiorno.

Accordi per le emergenze climatiche. In attuazione del Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro, nonché delle relative disposizioni normative di accompagnamento (DM n. 95 del 2025), è stata rinviata al livello territoriale la definizione di appositi accordi in materia.

Interpretazione del CCNL. È stata introdotta una norma che richiama le previsioni civilistiche in materia di interpretazione dei contratti, allo scopo di valorizzare il ruolo delle Parti stipulanti nell’individuazione dell’esatta portata delle norme contrattuali, al fine di limitare il rischio di interpretazioni da parte di soggetti terzi non conformi alla volontà delle Parti stesse.

Stesura dei CPL. Sono state aggiornate le norme contrattuali che disciplinano il secondo livello di contrattazione collettiva (provinciale), introducendo un termine entro il quale debbono essere redatti i testi coordinati dei CPL (cd. stesura), al fine di rendere fruibili i relativi contenuti (tabelle comprese) e consentirne la trasmissione alle amministrazioni competenti, in ottemperanza a quanto disposto dal cd. decreto-legge 1° maggio (DL n. 62/2026) anche per la determinazione del “giusto salario”.

Equiparazione delle festività nazionali e infrasettimanali. Il trattamento economico delle cd. festività infrasettimanali coincidenti con la domenica è stato equiparato, per gli OTI, a quello delle cd. festività nazionali.


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