Oggetto: PREVENZIONE INCENDI – Applicazione della nuova disciplina per l’installazione di contenitori-distributori di gasolio di capacità geometrica non superiore a 9 mc. Risposta Vigili del Fuoco ai quesiti di Confagricoltura
Si fa seguito alle circolari e notizie già emanate sulle novità introdotte dalla nuova regola tecnica in materia di prevenzione incendi dei contenitori-distributori di gasolio di capacità geometrica fino a 9 mc, per informare che la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell’Interno (VVF) ha risposto con la lettera in allegato alla nostra richiesta di chiarimenti sull’applicazione della stessa presso le aziende agricole (DM 22.11.17, DM 10.5.18 e circolare 1/18).
Quesiti posti ai VVF |
Per quanto riguarda i contenitori – distributori esistenti di capacità geometrica inferiore a 6 mc senza obbligo di SCIA o nuovi di capacità geometrica inferiore a 6 mc prodotti prima del 5 gennaio e installati prima del 17 febbraio 2019, chiediamo di chiarire che questa fattispecie è esentata dall’adeguamento alla nuova regola tecnica o, in alternativa, per individuare quali atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità sono in possesso delle imprese agricole, tali da garantire alle stesse l’esenzione dall’adeguamento alla nuova norma tecnica.
Per quanto riguarda i contenitori – distributori esistenti di capacità geometrica tra 6 mc e 9 mc non in possesso della SCIA, chiediamo la conferma sulla corretta interpretazione che consente alle imprese di regolarizzarsi con la presentazione della SCIA entro il 17 febbraio 2019 e la corretta procedura da utilizzare per sanare la situazione, ovvero se il richiedere la Scia permette di rientrare nell’esenzione generale o, in alternativa, se per tali soggetti rimane, comunque, la verifica e adeguamento alla regola tecnica ad eccezione degli aspetti costruttivi ed in particolare del bacino di contenimento. |
In particolare i VVF confermano che i contenitori-distributori rimovibili installati presso le aziende agricole per le quali la normativa non prevedeva il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica se esistenti alla data di entrata in vigore del Dm 22/11/2017 e se risultano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità competenti, come previsto dall’articolo 38 del Dl 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazione dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.
In merito a cosa si intenda per atti abilitativi e se fra essi è ricompreso anche il DM 19 marzo 1990, i VVF non hanno fornito dettagli.
In merito alle altre questioni poste da Confagricoltura i VVF hanno confermato la nostra corretta interpretazione.
In relazione a ciò riportiamo in dettaglio le diverse fattispecie su cui avevamo chiesto un chiarimento ed i relativi adempimenti alla luce delle attuali interpretazioni ministeriali.
Caso |
Adempimenti |
Per i contenitori – distributori esistenti di capacità geometrica inferiore a 6 mc. |
Tali contenitori sono esentati dalla richiesta della SCIA.
In caso di possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità (ai sensi del comma 1 dell’art. 38 del dl 69/13, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/13) sono esentati anche dall’adeguamento al D.M. 22 novembre 2017.
In ogni caso non si devono adeguare alle disposizioni relative ai bacini di contenimento
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Per i contenitori – distributori nuovi di capacità geometrica inferiore a 6 mc prodotti prima del 5 gennaio e installati prima del 17 febbraio 2019. |
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Per i contenitori – distributori nuovi di capacità geometrica inferiore a 6 mc prodotti dopo il 5 gennaio/installati dopo il 17 febbraio 2019.
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Non è necessario richiedere la SCIA. Occorre rispettare la regola tecnica del DM 22 novembre 2017
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Per i contenitori – distributori esistenti di capacità geometrica tra 6 mc e 9 mc in possesso della SCIA
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Non sono soggetti alla regola tecnica di cui al D.M. 22 novembre 2017 poiché rientrano nell’esenzione dal campo di applicazione della lettera b), comma 2, articolo 4. |
Per i contenitori – distributori esistenti di capacità geometrica tra 6 mc e 9 mc senza la SCIA |
In relazione a quanto indicato dalla Direzione competente del Ministero che conferma la nostra interpretazione, si ritiene che sussista la possibilità di richiedere la SCIA entro il 17 febbraio 2019. Ciò in virtù del fatto che il D.M. 10 maggio 2018 permette entro la predetta data l’installazione dei contenitori prodotti prima del 5 gennaio 2018 secondo le regole del DM 19 marzo 1990. Questa impostazione, a nostro avviso, permette anche a quelli già installati e conformi al D.M. 19 marzo 1990 di potersi regolarizzare richiedendo la SCIA. Per quanto riguarda l’adeguamento alla regola tecnica di cui al DM 22 novembre 2017, la risposta dei VVVF non fornisce ulteriori dettagli. A nostro avviso comunque il richiedere la Scia dovrebbe permettere di rientrare nel caso precedente e quindi nell’esenzione.
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Per i contenitori – distributori nuovi di capacità geometrica tra 6 e 9 mc prodotti prima del 5 gennaio e installati prima del 17 febbraio 2019. |
Fino al 17 febbraio 2019 è possibile acquistare ed installare i contenitori conformi secondo il D.M. 19 marzo 1990 solo se prodotti prima del 5 gennaio 2018. Sarà necessario richiedere la SCIA. Occorrerà comunque verificare che le norme di sicurezza indicate nel D.M. 22 novembre 2017 verranno rispettate ad eccezione degli aspetti che richiedono modifiche costruttive come nel caso dei bacini di contenimento.
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Per i contenitori – distributori nuovi di capacità geometrica tra 6 e 9 mc prodotti dopo il 5 gennaio/installati dopo il 17 febbraio 2019. |
Sarà necessario richiedere la SCIA e rispettare la regola tecnica del DM 22 novembre 2017.
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